ࡱ > bjbjqq 4 e e Z Z Z Z Z n n n n z T n X 0 : * Z Z Z Z a a a Z Z a a a a `mޡ n a ( 0 X a d a a " Z \ a a X : Sentenza 64/2012GiudizioGIUDIZIO DI LEGITTIMIT COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALEPresidente QUARANTA - Redattore GALLO F.Udienza Pubblica del 21/02/2012 Decisione del 07/03/2012Deposito del 21/03/2012 Pubblicazione in G. U. 28/03/2012Norme impugnate:Artt. 2, c. da 1 a 4, e 14, c. 2, del decreto legislativo 14/03/2011, n. 23.Massime:Atti decisi:ric. 51/2011 SENTENZA N. 64 ANNO 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimit costituzionale degli artt. 2, commi da 1 a 4, e 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 23 maggio 2011, depositato in cancelleria il 30 maggio 2011 ed iscritto al n. 51 del registro ricorsi 2011. Visto latto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nelludienza pubblica del 21 febbraio 2012 il Giudice relatore Franco Gallo; uditi gli avvocati Marina Valli e Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e lavvocato dello Stato Antonio Palatiello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. Con ricorso notificato il 23 maggio 2011 e depositato il successivo 30 maggio, la Regione siciliana ha promosso questioni principali di legittimit costituzionale degli artt. 2 e 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nonch delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare lautonomia finanziaria della Regione. La ricorrente denuncia che dette disposizioni violano: a) tutte, gli artt. 36 e 37 dello statuto della Regione siciliana (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante Approvazione dello statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e le relative norme di attuazione di cui al d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria); b) il solo art. 2, anche lart. 14, lettera o), dello statuto della Regione siciliana; c) il solo art. 14, comma 2, e le ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati che possono pregiudicare lautonomia finanziaria della Regione, anche gli artt. 81 e 119, quarto comma, della Costituzione e lautonomia finanziaria dei Comuni. 1.2. Quanto allart. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, la ricorrente richiama, in particolare, i commi 1, 2, 3 e 4, ritenendo che lattribuzione ai Comuni del gettito o delle quote del gettito dei tributi in essi elencati sottrae alla Regione cespiti di spettanza regionale. Tali commi stabiliscono che: In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dallanno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalit di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati allarticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazione ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui allarticolo 3, con riferimento alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo [comma 1]. Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, lattribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso [comma 2]. Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalit immobiliare di cui ai commi 1 e 2, istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dallarticolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonch, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4 secondo le modalit stabilite ai sensi del comma 7 [comma 3]. Ai comuni attribuita una compartecipazione al gettito dellimposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa con la Conferenza unificata ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalit di attuazione del presente comma, con particolare riferimento allattribuzione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dellimposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dellimposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, lassegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dellimposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune [comma 4]. Il parimenti denunciato comma 2 dellart. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, nel disciplinare lmbito di applicazione del decreto legislativo, dispone che: Al fine di assicurare la neutralit finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformit con le procedure previste dallarticolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui allarticolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalit di applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonch le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento allimposta municipale propria di cui allarticolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 1.3. La difesa regionale premette che il d.lgs. n. 23 del 2011 stato adottato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dellarticolo 119 della Costituzione) ed evidenzia che nel preambolo del decreto sono menzionati, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 di detta legge di delegazione. A proposito di questultima, la ricorrente rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 201 del 2010, resa su un ricorso della stessa Regione siciliana, aveva chiarito che lart. 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 stabilisce univocamente che gli unici princpi della delega sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27 ed aveva conseguentemente ri t e n u t o n o n a p p l i c a b i l i a l l a R e g i o n e s i c i l i a n a i p r i n c p i e c r i t e r i d i d e l e g a c o n t e n u t i n e l l e d i s p o s i z i o n i d e l l a l e g g e n . 4 2 c h e e s s a a v e v a i m p u g n a t o , f r a l e q u a l i v i e r a n o g l i a r t t . 1 1 e 1 2 ( r e c t i u s : a r t t . 1 1 , c o m m a 1 , l e t t e r e b e d f , e 1 2 , c o m m a 1 , l e t t e r e b e c ) . S e n n o n c h " p r o s e g u e l a r i c o r r e n t e i l d . l g s . n . 2 3 d e l 2 0 1 1 h a d e d i c a t o a g l i e n t i a d a u t o n o m i a s p e c i a l e i c o m m i 2 e 3 d e l l a r t . 1 4 . I n p a r t i c o l a r e , l i m p u g n a t o c o m m a 2 d e l l a r t . 1 4 , p u r a f f e r m a n d o d i p e r s e g u i r e i l f i n e d i a s s i c u r a r e l a n e u t ralit finanziaria del d.lgs. n. 23 del 2011, stabilisce, tuttavia, che tale decreto si applica nei confronti delle Regioni a statuto speciale. N la previsione, contenuta nellalinea dello stesso comma 2, secondo la quale lapplicazione del decreto nei confronti degli enti ad autonomia speciale deve avvenire nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformit con le procedure previste dallarticolo 27 della [] legge n. 42 del 2009, pu essere interpretata nel senso che il legislatore delegato abbia inteso solo ribadire la clausola della legge delega. Tale interpretazione infatti smentita, ad avviso della ricorrente, sia dalle successive lettere a) e b) del comma 2 dellart. 14, sia dal comma 3 dello stesso articolo (relativo agli enti ad autonomia speciale che esercitano le funzioni in materia di finanza locale). Al riguardo, la ricorrente sottolinea, in particolare, che la lettera b) dellimpugnato comma 2 opera un rinvio alla sede pattizia soltanto per stabilire la decorrenza e le modalit di applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonch per stabilire le percentuali delle compartecipazioni delle medesime Regioni al gettito della cedolare secca sugli affitti di cui allart. 3 dello stesso d.lgs. n. 23 del 2011, in tale modo ribadendo [] lobbligo dellosservanza dellapplicazione dei contenuti del provvedimento in parola. Risulterebbe dunque confermato conclude, sul punto, la ricorrente che, per effetto delle suenunciate disposizioni [] impugnate [], in violazione dei principi recati dalla legge delega, viene in buona sostanza importato in ambito siciliano il nuovo sistema di finanziamento stabilito per gli enti locali situati nelle regioni a statuto ordinario. Detta applicazione del d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti della Regione siciliana e, in particolare, la devoluzione ai Comuni del gettito o delle quote del gettito derivante dai tributi elencati nellarticolo 2, ai commi 1, 2, 3 e 4 dello stesso decreto, lederebbero anzitutto lautonomia finanziaria della Regione, garantita dagli artt. 36 e 37 del suo statuto di autonomia e dal d.P.R. n. 1074 del 1965, sottraendole cespiti di spettanza regionale. In base a tali parametri, spettano alla Regione siciliana, Ai sensi del primo comma dellarticolo 36 dello Statuto [], tutte le entrate tributarie erariali riscosse nellambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione soltanto delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalit contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime (art. 2, primo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965), e delle entrate riservate allo Stato (cio delle entrate derivanti dalle imposte di produzione, dal monopolio dei tabacchi e dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale; artt. 36, secondo comma, dello statuto e 2, secondo comma, del d.P.R. n. 1074 del 1965). Detta disciplina dellautonomia finanziaria regionale, in base alla quale la Regione risulta titolare dellintero cespite tributario, che non dovrebbe subire decurtazioni, verrebbe violata dalle norme impugnate che impongono alla Regione siciliana la devoluzione ai Comuni del gettito o di quote del gettito di tributi ad essa spettanti (la ricorrente menziona, in particolare, IRPEF, IVA, tributi vari relativi ad atti aventi ad oggetto immobili, cedolare secca); entrate regionali di cui il legislatore statale delegato avrebbe disposto per finanziare gli enti locali. La ricorrente sottolinea ancora che la forte contrazione delle entrate regionali derivante dalle norme impugnate contraddice il fine, dichiarato dallo stesso legislatore statale, di assicurare la neutralit finanziaria del d.lgs. n. 23 del 2011 nei confronti delle Regioni a statuto speciale; infatti, la compartecipazione delle Regioni a statuto speciale al gettito della cedolare secca e dellimposta municipale propria, secondo quanto previsto dallart. 14, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 23 del 2011, non idonea ad assicurare la neutralit finanziaria nei confronti della Regione siciliana, n sotto il profilo quantitativo n sotto il profilo dellautonomia finanziaria statutariamente garantita, tenuto conto che detta Regione, a differenza di altri enti ad autonomia speciale, titolare dellintero cespite tributario e che essa, tuttavia, [] non potrebbe sottrarsi alla devoluzione ai Comuni di una quota compartecipativa. La fondatezza delle doglianze avanzate dalla Regione troverebbe, infine, conferma, nella relazione della Commissione tecnica paritetica per lattuazione del federalismo fiscale (COPAFF) del 30 giugno 2010 allegata alla relazione trasmessa dal Governo alle Camere ai sensi dellart. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009. Secondo la ricorrente, le disposizioni impugnate, comportando una contrazione delle entrate regionali che sarebbe quantificabile, da prime e approssimative stime, elaborate utilizzando come fonte primaria la relazione della COPAFF del 30 giugno 2010, in circa settecento milioni di euro per ciascun anno, determinerebbero inoltre, in assenza di meccanismi compensativi, uno squilibrio nelle disponibilit finanziarie regionali tale da pregiudicare la possibilit, per la Regione, di esercitare le proprie funzioni, con conseguente violazione anche degli artt. 81 e 119, quarto comma, Cost. (sono citate, a proposito delle conseguenze, sul piano costituzionale, di un siffatto squilibrio, le sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1983, n. 123 del 1992, n. 370 del 1993, n. 138 del 1999, n. 376 del 2003, n. 260 del 2004 e n. 417 del 2005). Quanto, in particolare, al primo di detti parametri costituzionali, la Regione ricorrente evidenzia che le richiamate disposizioni del D.Lgs. 23/2011 sottraggono alla Regione siciliana un cospicuo gettito finanziario senza stabilire con quali risorse finanziarie esso possa essere sostituito. Quanto al secondo di detti parametri, la ricorrente afferma di essere consapevole della sua applicabilit alle Regioni a statuto speciale, ai sensi dellart. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 1 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), solo per le parti in cui prevede forme di autonomia pi ampie rispetto a quelle gi attribuite. La Regione siciliana tuttavia ne deduce la violazione per lesione sia delle proprie attribuzioni che di quelle degli enti locali siciliani (in ordine alla legittimazione delle Regioni ad impugnare la legge statale anche per la lesione delle attribuzioni degli enti locali, la ricorrente cita le sentenze della Corte costituzionale n. 196 del 2004, n. 417 del 2005, n. 95 e n. 169 del 2007 e n. 298 del 2009), perch non solo la Regione ma pure i Comuni siciliani, in applicazione del decreto, verrebbero a disporre di mezzi finanziari insufficienti per ladempimento dei propri compiti. Con riguardo, in particolare, alla lesione delle attribuzioni dei Comuni siciliani, la ricorrente afferma che lammontare del gettito della devoluzione e/o compartecipazione ai tributi erariali, nella previsione del decreto legislativo in esame [] non risulta idoneo a garantire un ammontare uguale agli attuali trasferimenti provenienti dallo Stato. Ci anche considerando le nuove entrate previste dal d.lgs. n. 23 del 2011 costituite dallimposta di soggiorno di cui allart. 4, dallimposta di scopo di cui allart. 6, dal recupero dellevasione fiscale e dalla cedolare secca di cui allart. 3 (a proposito della quale ultima la ricorrente osserva, peraltro, che essa comunque si ascrive integralmente alla spettanza regionale e che ammesso che, nella emananda normativa di attuazione, si scelga la compartecipazione agli enti locali, il suo gettito assai aleatorio tenuto conto della facoltativit dellopzione per il regime di detta cedolare). La ricorrente sottolinea infine la difficile applicabilit, per i Comuni siciliani, dei sistemi perequativi, tenuto conto che il sistema dellautonomia finanziaria della Regione siciliana ascrive alla integrale spettanza della medesima quei tributi che nella relativa previsione dovrebbero alimentare il fondo. Secondo la ricorrente, infine, lart. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, attribuendo ai Comuni il gettito o quote del gettito di tributi di spettanza della Regione siciliana, vola anche lart. 14, lettera o), dello statuto speciale, in quanto finisce col far carico alla Regione siciliana di ulteriori competenze che, come di recente ribadito da Codesta Corte con la sentenza n. 442 del 2008, non sono riconducibili alla previsione dellart. 14, lett. o) dello Statuto siciliano e non possono comunque assegnarsi con legge ordinaria. 2. Si costituto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dallAvvocatura generale dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate. 2 . 1 . " S e c o n d o l a d i f e s a d e l l o S t a t o , l e q u e s t i o n i p r o m o s s e s a r e b b e r o , a n z i t u t t o , i n a m m i s s i b i l i , p e r c h , a i s e n s i d e l l i m p u g n a t o c o m m a 2 d e l l a r t . 1 4 d e l d . l g s . n . 2 3 d e l 2 0 1 1 s i a d e l s u o a l i n e a c h e d e l l e s u e d u e l e t t e r e a ) e b ) , l e q u a l i s i l i m i t e r e b b e r o a d e l e n c a r e o g g e t t i e c r i t e r i [ & ] c h e c o s t i t u i s c o n o m e r i e l e m e n t i d i o r i e n t a m e n t o d a t e n e r e i n p a r t i c o l a r e c o n s i d e r a z i o n e i n v i s t a d e l l a p p l i c a z i o n e d e l r i c h i a m a t o a r t . 2 7 d e l l a l e g g e n . 4 2 d e l 2 0 0 9 " l i n g r e s s o d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o [ & ] n e l l o r d i n a m e n t o d e l l e R e g i o n i s p e c i a l i i n t a n t o p o t r a v v e n i r e i n q u a n t o l e s t e s s e s i a n o r e c e p i t e n e l l e f o n t i d i a t t u a z i o n e d e l l o s t a t u t o , o v v e r o s i a d d i v e n g a a d u n a r e v i s i o n e d i q u e s t u l t i m o , s e c o n d o l e f o r m e p r e v i s t e e d o v e e f f e t t i v a m e n t e n e c e s s a rio. Siffatta lettura dellart. 14, comma 2, si imporrebbe anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 201 del 2010. Con tale pronuncia la Corte, da un canto, ha affermato che, in base allart. 1, comma 2, delle legge n. 42 del 2009, gli unici princpi di tale legge di delegazione sul federalismo fiscale applicabili alle Regioni a statuto speciale sono quelli contenuti negli artt. 15, 22 e 27, con conseguente dichiarazione di inammissibilit del ricorso proposto dalla Regione siciliana avverso disposizioni della stessa legge n. 42 del 2009 contenenti princpi e criteri di delega non applicabili alla Regione; daltro canto, ha chiarito gli mbiti operativi e le funzioni del tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale e Provincia autonoma istituito, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, dallart. 27, comma 7, della legge n. 42 del 2009, precisando che detto tavolo rappresenta [] il luogo in cui si realizza, attraverso una permanente interlocuzione, il confronto tra lo Stato e le autonomie speciali per quanto attiene ai profili perequativi e finanziari del federalismo fiscale delineati dalla citata legge di delegazione, secondo il principio di leale colla b o r a z i o n e e s p r e s s a m e n t e r i c h i a m a t o d a l l a s t e s s a d i s p o s i z i o n e c e n s u r a t a . S a r e b b e q u i n d i c h i a r o " s e c o n d o l a p a r t e r e s i s t e n t e " c h e , f i n o a q u a n d o n o n s a r u l t i m a t o l i t e r p r o c e d u r a l e p r e v i s t o d a l l a r t . 2 7 d e l l a l e g g e n . 4 2 / 2 0 0 9 , [ . . . ] r i c h i a m a t o d a l l a r t. 14, comma 2, del D.lgvo n. 23 del 2011, non potr verificasi alcuna concreta ed immediata violazione delle norme statutarie e delle relative disposizioni di attuazione; in effetti, neppure la decorrenza e le modalit di applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dellart. 14 sono fissate dalla norma ma devono essere stabilite con le procedure di cui allart. 27 della legge n. 42/2009 e, quindi, con specifiche norme di attuazione degli statuti di autonomia, la cui approvazi o n e h a c o m e p r e s u p p o s t o l i n t e s a c o n l a r e g i o n e i n t e r e s s a t a . R i s u l t e r e b b e a q u e s t o p u n t o [ & ] e v i d e n t e " s e m p r e s e c o n d o l a d i f e s a d e l l o S t a t o " c h e l a r a t i o d e l l a d i s p o s i z i o n e d i c u i a l l a r t . 1 4 , c o m m a 2 , d e l d . l g v o n . 2 3 d e l 2 0 1 1 s i a g a r a n t i r e , c o n i l rinvio allart. 27 della legge n. 42 del 2009, che lattuazione della riforma sia rispettosa delle competenze e delle attribuzioni delle autonomie speciali preoccupandosi che venga effettivamente assicurata la neutralit finanziaria nei confronti degli enti di autonomia differenziata. T a l e i n t e r p r e t a z i o n e d e l l e d i s p o s i z i o n i d e n u n c i a t e t r o v e r e b b e u l t e r i o r e c o n f e r m a s i a n e l l a r e l a z i o n e i l l u s t r a t i v a a l d . l g s . n . 2 3 d e l 2 0 1 1 i n p a r t i c o l a r e , n e l l a p a r t e d i e s s a r e l a t i v a a l l a r t . 2 " s i a n e l l a c i r c o s t a n z a c h e i p r o v v e d i m e n t i d i a t t u a z i o n e d el d.lgs. n. 23 del 2011, il cui iter di adozione era ancora in corso, si riferivano soltanto alle Regioni a statuto ordinario. La difesa dello Stato afferma, conclusivamente, che nessuna concreta lesione si verificata, n pu verificarsi, in danno alla Regione siciliana, delle altre Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, in considerazione degli spazi di autonomia che ad esse sono assicurati. 2 . 2 . " L e q u e s t i o n i p r o m o s s e s a r e b b e r o , p o i , i n a m m i s s i b i l i o , c o m u n q u e , i n f o n d a t e , c o n r i g u a r d o a l l e d o g l i a n z e a v a n z a t e d a l l a r i c o r r e n t e i n o r d i n e a l l o s q u i l i b r i o f i n a n z i a r i o c h e l e d i s p o s i z i o n i i m p u g n a t e d e t e r m i n e r e b b e r o s u l b i l a n c i o r e g i o n a l e e i n o r d i n e alla lesione che esse recherebbero alle attribuzioni dei Comuni siciliani. Secondo la parte resistente, infatti, tali doglianze sarebbero: a) generiche e del tutto indimostrate; b) non supportate da indicazione di pertinenti parametri costituzionali. Quanto, in particolare, a questo secondo aspetto, la difesa dello Stato osserva che: a) lart. 37 dello statuto della Regione siciliana riguarda limposta sui redditi delle societ, norma che non ha attinenza con largomento in esame; b) lart. 81 Cost. manifestamente fuori tema. 2.3. Quanto, infine, alla questione avente ad oggetto lart. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011, promossa in riferimento allart. 14, lettera o), dello statuto regionale, la parte resistente deduce: a) linammissibilit della stessa per la non pertinenza del parametro evocato, atteso che Ove fosse fondata la prospettazione della Regione siciliana di considerare la disposizione in esame come una sorta di velata norma di attuazione realizzata attraverso una legge ordinaria, la Regione avrebbe dovuto invocare la violazione dellart. 43 dello Statuto; b) comunque, la sua infondatezza, perch lart. 2 del d.lgs. n. 23 del 2011 non comporta alcuna attribuzione di competenza in materia di finanza locale alla Regione Sicilia. 3. In prossimit della pubblica udienza la Regione siciliana ha depositato una memoria nella quale ha dedotto linfondatezza delleccezione di inammissibilit delle questioni avanzata dalla difesa dello Stato ed ha confermato le argomentazioni esposte nel ricorso in ordine allillegittimit delle disposizioni impugnate. In particolare, quanto allammissibilit delle questioni, la difesa regionale ribadisce che lart. 14, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2011, tenuto conto della divergenza del suo contenuto rispetto a quanto indicato nella legge delega, rende cogente anche per le regioni a statuto speciale le disposizioni del Decreto legislativo [] rinviandosi alla sede pattizia solo la fissazione di decorrenze e modalit applicative. Considerato in diritto 1. La Regione siciliana ha promosso questioni principali di legittimit costituzionale degli artt. 2 [recte: i soli commi da 1 a 4 di tale articolo] e 14, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), nonch delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto ad essi correlati [recte: correlate] che possono pregiudicare lautonomia finanziaria della Regione. 1.1. Lart. 2 impugnato solo nei commi da 1 a 4 (mancando ogni censura riferita agli altri commi), i quali prevedono, nel quadro del federalismo fiscale municipale introdotto dal decreto legislativo, la devoluzione ai Comuni, a decorrere dallanno 2011, del gettito o delle quote del gettito di alcuni tributi erariali e stabiliscono, in particolare, che: 1) In attua-zione della [] legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, ed in anticipazione rispetto a quanto previsto in base al disposto del seguente articolo 7, a decorrere dallanno 2011 sono attribuiti ai comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalit di cui al presente articolo, il gettito o quote del gettito derivante dai seguenti tributi: a) imposta di registro ed imposta di bollo sugli atti indicati allarticolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti limposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; b) imposte ipotecaria e catastale, salvo quanto stabilito dal comma 5; c) imposta sul reddito delle persone fisiche, in relazio-ne ai redditi fondiari, escluso il reddito agrario; d) imposta di registro ed imposta di bollo sui contratti di locazione relativi ad immobili; e) tributi speciali catastali; f) tasse ipotecarie; g) cedolare secca sugli affitti di cui allarticolo 3, con riferimen-to alla quota di gettito determinata ai sensi del comma 8 del presente articolo [comma 1]; 2) Con riferimento ai tributi di cui alle lettere a), b), e) ed f), del comma 1, lattribuzione del gettito ivi prevista ha per oggetto una quota pari al 30 per cento dello stesso [comma 2]; 3) Per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai comuni della fiscalit immobiliare di cui ai commi 1 e 2, istituito un Fondo sperimentale di riequilibrio. La durata del Fondo stabilita in tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dallarticolo 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo alimentato con il gettito di cui ai commi 1 e 2, nonch, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4 secondo le modalit stabilite ai sensi del comma 7 [comma 3]; Ai comuni attribuita una compartecipazione al gettito dellimposta sul valore aggiunto; con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze, da adottare dintesa con la Conferenza unificata ai sensi dellarticolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissata la percentuale della predetta compartecipazione e sono stabilite le modalit di attuazione del presente comma, con particolare riferimento allattribu-zione ai singoli comuni del relativo gettito, assumendo a riferimento il territorio su cui si determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo. La percentuale della compartecipazione al gettito dellimposta sul valore aggiunto prevista dal presente comma fissata, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compar-tecipazione del 2 per cento al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche. In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dellimposta sul valore aggiunto ripartito per ogni comune, lassegnazione del gettito ai comuni avviene sulla base del gettito dellimposta sul valore aggiunto per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune [comma 4]. 1.2. Il parimenti censurato comma 2 dellart. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, nel disciplinare lmbito di applicazione dello stesso decreto legislativo rispetto alle Regioni ad autonomia differenziata, dispone che: Al fine di assicurare la neutralit finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformit con le procedure previste dallarticolo 27 della [] legge n. 42 del 2009, e in particolare: a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dellimposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui allarticolo 3; b) sono stabilite la decorrenza e le modalit di applicazione delle disposizioni di cui allarticolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonch le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento allimposta municipale propria di cui allarticolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti. 1.3. Ad avviso della Regione ricorrente, i commi da 1 a 4 dellart. 2 ed il comma 2 dellart. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011 in combinato disposto con le non meglio precisate ulteriori disposizioni del medesimo decreto che possono pregiudicare lautonomia finanziaria della Regione prescrivono, da un lato, che il decreto si applichi (il presente decreto si applica) alle Regioni a statuto speciale (comma 2 dellart. 14) e, dallaltro, che siano devoluti ai Comuni siciliani (sono attribuiti ai comuni), e non alla Regione siciliana, il gettito derivante da alcuni tributi specificamente elencati dal decreto stesso (commi da 1 a 4 dellart. 2) e riscossi nellmbito del territorio della Regione. Tale normativa, per la ricorrente, vola: a) gli art. 36 e 37 dello statuto speciale (r.d.lgs. 15 maggio 1946, n. 455, recante Approvazione dello statuto della Regione siciliana, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e le correlative norme di attuazione (in specie, lart. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, recante Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), perch sottrae alla Regione siciliana entrate tributarie che, invece, le competono in base a detti parametri, in forza dei quali spettano alla Regione siciliana (salvo talune particolari eccezioni, nella specie non sussistenti) tutte le entrate tributarie erariali riscosse nellambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate; b) lart. 81 Cost., perch sottrae alla Regione siciliana un cospicuo gettito finanziario senza stabilire con quali risorse finanziarie esso possa essere sostituito; c) lart. 119, quarto comma, Cost., nonch lautonomia finanziaria dei Comuni, perch determina una contrazione delle entrate della Regione e dei Comuni siciliani per effetto della quale non solo la Regione ma pure i Comuni siciliani, in applicazione del decreto, verrebbero a disporre di mezzi finanziari insufficienti per ladempimento dei propri compiti. 1.4. Lart. 2 (commi da 1 a 4) del d.lgs. n. 23 del 2011 viene altres impugnato per violazione dellart. 14, lettera o), dello statuto speciale, perch, prevedendo lattribuzione ai Comuni siciliani di tributi o quote di tributi di spettanza della Regione, finisce col far carico alla Regione siciliana di ulteriori competenze che non sono riconducibili alla previsione del suddetto evocato parametro il quale attribuisce allAssemblea regionale la competenza legislativa esclusiva in materia di regime degli enti locali e d e l l e c i r c o s c r i z i o n i r e l a t i v e " e n o n p o s s o n o c o m u n q u e a s s e g n a r s i c o n l e g g e o r d i n a r i a . 2 . P r e l i m i n a r m e n t e , d e v e e s s e r e d i c h i a r a t a l i n a m m i s s i b i l i t d e l l e q u e s t i o n i a v e n t i a d o g g e t t o l e u l t e r i o r i d i s p o s i z i o n i d e l m e d e s i m o d e c r e t o [ & ] c h e p o s s o n o p r e g iudicare lautonomia finanziaria della Regione. Avendo fatto uso di tale generica formulazione, infatti, la ricorrente ha omesso di indicare puntualmente le disposizioni impugnate e, pertanto, ne ha indebitamente demandato lindividuazione a questa Corte. In tal modo non ha adempiuto quanto richiesto dal combinato disposto degli artt. 34, primo comma, e 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), secondo cui il ricorrente deve i n d i c a r e n e l r i c o r s o a p e n a d i i n a m m i s s i b i l i t d e l l a q u e s t i o n e " l e d i s p o s i z i o n i d e l l a l e g g e o d e l l a t t o a v e n t e f o r z a d i l e g g e d e l l o S t a t o o d i u n a R e g i o n e , v i z i a t e d a i l l e g i t t i m i t c o s t i t u z i o n a l e . 3 . L A v v o c a t u r a g e n e r a l e d e l l o S t a t o h a e c c e p i t o l inammissibilit di tutte le questioni, perch nessuna concreta lesione si verificata, n pu verificarsi, in danno alla Regione siciliana. Ad avviso della difesa dello Stato, la clausola di salvaguardia contenuta nellimpugnato comma 2 dellart. 14 in base alla quale il d.lgs. n. 23 del 2011 si applica nei confro n t i d e l l e R e g i o n i a s t a t u t o s p e c i a l e n e l r i s p e t t o d e i r i s p e t t i v i s t a t u t i e i n c o n f o r m i t c o n l e p r o c e d u r e p r e v i s t e d a l l a r t i c o l o 2 7 d e l l a [ & ] l e g g e n . 4 2 d e l 2 0 0 9 " r e n d e e v i d e n t e c h e l i n g r e s s o d e l l e d i s p o s i z i o n i d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o [ & ] n e l l o r d i namento delle Regioni speciali in tanto potr avvenire in quanto le stesse siano recepite nelle fonti di attuazione dello statuto, ovvero si addivenga ad una revisione di questultimo, secondo le forme previste e garantisce, perci, il rispetto delle attribuzioni delle autonomie speciali. L e c c e z i o n e n o n p u e s s e r e a c c o l t a , p e r c h l a p r e d e t t a A v v o c a t u r a a d d u c e u n a r g o m e n t o d i m e r i t o q u a l e q u e l l o d e l l i n a p p l i c a b i l i t a l l a R e g i o n e r i c o r r e n t e d e l l e d i s p o s i z i o n i i m p u g n a t e " a l f i n e d i s o s t e n e r e l i n a m m i s s i b i l i t , i n r i t o , d e l l e q u e s t i o n i . C ontrariamente a quanto ritenuto dalla difesa dello Stato, infatti, la valutazione delle questioni in punto di ammissibilit attiene alla prospettazione della ricorrente e deve essere tenuta distinta da quella in punto di fondatezza. Nella specie, la ricorrente sostiene che le norme impugnate si applicano alla Regione siciliana e da tale applicazione deduce la violazione della propria autonomia finanziaria e di quella dei Comuni siciliani. Appare perci evidente che leventuale inapplicabilit alla Regione delle norme denunciate comporterebbe linfondatezza delle prospettate questioni e non la loro inammissibilit. 4. Nel merito, le questioni non sono fondate nei termini di sguito precisati. 4.1. La ricorrente deduce che lapplicazione alla Regione siciliana del d.lgs. n. 23 del 2011, prevista a suo avviso dal denunciato comma 2 dellart. 14 del d.lgs. n. 23 del 2011, si pone in contrasto con il richiamato disposto degli artt. 36 e 37 dello statuto dautonomia e con le relative norme di attuazione, perch la compartecipazione dei Comuni al gettito di determinati tributi erariali (lIVA ed i tributi concernenti la fiscalit immobiliare), stabilita dai pure censurati commi da 1 a 4 dellart. 2 dello stesso decreto, comporta la devoluzione ai Comuni siciliani di un gettito tributario che, derivando da tributi riscossi nel territorio regionale, spetta, invece, alla Regione. La questione non fondata, perch, pur non potendosi negare la spettanza alla Regione siciliana S T U ` h u } ~ U V ` a n z { | u u x x #y $y e~ f~ ܣ } ~ ϝϝ麃 h U&hX CJ OJ PJ QJ ^J aJ nHtH 8hsK hsK 56CJ OJ PJ QJ \]^J aJ nHtH (hsK hsK CJ OJ PJ QJ aJ nHtH 2hsK hsK 5CJ OJ PJ QJ \^J aJ nHtH ,hsK hsK CJ OJ PJ QJ ^J aJ nHtH1 T [ kd $$If T - %B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T d $If gdsK T U ~ w d $If gdsK y kd $$If T - 0 %B D t 6 3 4 - B ` a p ytsK T ~ 9 [ kd $$If T - %B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T d $If gdsK [ kdf $$If T - %B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T U d $If gdsK [ kd $$If T - %B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T U V _ ` w w d $If gdsK y kd= $$If T - 0 % b B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T ` a n { w w d $If gdsK y kd $$If T - 0 % B B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T { | } x b b Q b b b $d $If a$gdX $d d d $If [$\$a$gdX $d a$gdsK y kd $$If T - 0 % b B t 6 3 4 - B ` a p ytsK T ( / 0 $ 3 *? }B C jL ~N SO V !c f $d d d $If [$\$a$gdX d $If gdsK d d d $If [$\$gdsK f g l n