Cassazione: sentenza n. 21388 dell'8 ottobre 2009 inerente i contratti di organizzazione di viaggi.

Sul sito dedicato alle sentenza nazionali è cnsultabile la sentenza della Corte di Cassazione n. 21388 dell'8 ottobre 2009 inerente i contratti di organizzazione di viaggi.
In tema di contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore, tra quest’ultimo e l’intermediario sorge un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza, da cui consegue che il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ., a somministrare all’intermediario i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato e a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per i pagamenti del corrispettivo e delle penali per l’annullamento del viaggio qualora l’agente, in forza di questo rapporto, ne abbia assunto l’obbligo verso l’organizzatore. A sua volta l’agente, fin dal momento dell’incasso del prezzo del pacchetto da parte del viaggiatore, in qualità di mandatario del “tour operator”, da cui riceve le provvigioni, é tenuto a versare a quest’ultimo le somme ricevute dal viaggiatore, e tanto ai sensi dell’art. 1713, primo comma, cod. civ..


17/11/2009

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