Sentenze europee

Raccolta di documenti relativi le sentenze. Documenti trovati: 32.

Sotto sezioni sentenze disponibili: tutte, Europee e Nazionali.

Documenti
Data   Numero   Autorità Titolo  
29/10/2003 ______ Corte Giustizia Europea Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2003, relativa alla misura d'aiuto alla quale i Paesi Bassi hanno dato esecuzione in favore di porti turistici non aventi scopo di lucro nei Paesi Bassi.
05/08/2003 T-116/01 e T-118/01 Corte Giustizia Europea Nel caso di aiuti di Stato illegittimamente concessi, la Commissione, per dichiararli incompatibili, non è tenuta a dimostrare l'effetto reale che tali aiuti hanno avuto sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri. Infatti, un siffatto obbligo si risolverebbe nel favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell'obbligo di notifica dell art. 88, n. 3, CE, a danno di quelli che notificano gli aiuti nella fase di progetto. Per accertare se aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori sono accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti, di modo che essi, in applicazione dell'art. 87, n. 2, lett. a), CE, possono essere considerati compatibili con il mercato comune, è necessario verificare se i detti consumatori beneficino di tali aiuti a prescindere da chi sia l'operatore economico che fornisce il prodotto o il servizio atto a perseguire l'obiettivo sociale invocato dallo Stato membro interessato.
13/10/2005 C-73/04 Corte Giustizia Europea Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1969 - Contratto di adesione ad un club vacanze. Attribuzione di diritti diversi per un prezzo globale . Diritto di uso a tempo parziale su un bene immobile unicamente designato per tipo e ubicazione . Iscrizione ad un'organizzazione che consente uno scambio del diritto d'uso . Elemento principale del prezzo globale . Art. 16 punto 1 lett. a . Inapplicabilità.
04/09/2014 C-575/12 Corte Giustizia Europea Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 810/2009 - Articoli 24, paragrafo 1, e 34 - Visto uniforme - Annullamento o revoca di un visto uniforme - Validità di un visto uniforme apposto du un documento di viaggio annullato - Regolamento (CE) n. 562/2006 - Articoli 5, paragrafo 1, e 13, paragrafo 1 - Verifiche di frontiera - Condizioni di ingresso - Normativa nazionale che richiede un visto valido apposito su un documento di viaggio valido.
22/12/2008 C-549/07 Corte Giustizia Europea Un vettore aereo non può, come regola generale, rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri in seguito ad una cancellazione del volo causata da problemi tecnici dell'aeromobile.
10/06/2010 c-491/08 Corte Giustizia Europea La Corte di Giustizia europea ha condannato (sentenza Sez. IV, 10 giugno 2010, causa C-491/08) l’Italia, su ricorso (causa C-491/08) della Commissione europea, per l’avvenuta realizzazione in corso del progetto turistico-edilizio del gruppo immobiliare Is Arenas sulle dune boscate di Is Arenas (Narbolìa – San Vero Milis, OR) senza l’approvazione di un’adeguata valutazione di incidenza ambientale, come sarebbe stato necessario ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, la fauna e la flora, trattandosi di un sito di importanza comunitaria.
05/10/2004 C-442/02 Corte Giustizia Europea Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Enti creditizi — Normativa nazionale che vieta la remunerazione dei conti di deposito a vista — Inammissibilità — Giustificazione — Insussistenza (Art. 43 CE). L’art. 43 CE osta alla normativa di uno Stato membro che vieta ad un ente creditizio, filiale di una società di un altro Stato membro, di remunerare i conti di deposito a vista in euro, aperti da residenti nel primo Stato membro. Un divieto siffatto, che costituisce per le società di altri Stati membri un serio ostacolo all’esercizio delle loro attività tramite filiali, pregiudicando il loro accesso al mercato, si risolve, infatti, in una restrizione ai sensi dell’art. 43 CE. Tale restrizione non può essere giustificata da ragioni imperative di interesse pubblico attinenti alla tutela dei consumatori o all’incentivazione del risparmio a medio e a lungo termine, giacché va oltre quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
19/11/2009 C-40707 Corte Giustizia Europea I passeggeri di voli, in caso di ritardo, possono avere diritto ad una compensazione pecuniaria. La Corte di Giustizia, nella sentenza in esame, ha precisato i diritti di cui dispongono i passeggeri d'un volo partito con ritardo nei confronti della compagnia aerea secondo il Regolamento CE n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. In sostanza, i passeggeri di voli in ritardo, quando giungono alla destinazione finale tre ore o più dopo l’orario di arrivo previsto possono richiedere, allo stesso modo dei passeggeri di voli cancellati, una compensazione pecuniaria forfetaria alla compagnia aerea, a meno che il ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali.
30/04/2002 C-400/00 Corte Giustizia Europea Nella formula di viaggio "tutto compreso" rientra anche il viaggio "su misura", vale a dire quello organizzato su domanda del consumatore o di un ristretto gruppo di clienti, tenendo conto delle loro specifiche richieste. Dunque, anche a chi acquista un pacchetto in agenzia, modificando la proposta iniziale, e integrandola in base ai propri desideri, si deve riconoscere il regime di tutela previsto dalla direttiva Ue sulle vacanze e i circuiti tutto compreso.
05/06/1997 C-398/95 Corte Giustizia Europea Guide turistiche. Libera prestazione dei servizi.
27/09/2007 C-396/06 Corte Giustizia Europea Indennizzo a causa di disagi nel trasporto aereo.
10/01/2006 C-344/04 Corte Giustizia Europea Trasporto aereo – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Compensazione ed assistenza dei passeggeri in caso di negato imbarco e cancellazione del volo o ritardo prolungato – Interpretazione dell’art. 234 CE. Nel procedimento C-344/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) con decisione 14 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 12 agosto 2004, nella causa tra The Queen, ex parte: International Air Transport Association, European Low Fares Airline Association, e Department for Transport. LA CORTE dichiara: 1) Quando un giudice avverso le cui decisioni possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno giudica che uno o più motivi di invalidità di un atto comunitario avanzati dalle parti o, se del caso, sollevati d’ufficio, sono fondati, deve sospendere la decisione e investire la Corte di giustizia di un procedimento di rinvio pregiudiziale per un giudizio di validità. 2) L’esame delle questioni sottoposte non ha rivelato alcun elemento tale da rendere illegittimi gli artt. 5, 6 e 7 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261,che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91.
13/07/1993 C-330/91 Corte Giustizia Europea Gli artt. 52 e 58 ostano alla normativa di uno Stato membro che conceda il rimborso supplementare per le imposte non dovute alle società che hanno il domicilio fiscale nel detto Stato e lo neghi alle società con domicilio fiscale in un altro Stato membro. Il fatto che queste ultime non avrebbero potuto fruire dell'esenzione dall' imposta se avessero avuto il domicilio fiscale in tale Stato è irrilevante. Infatti, e sebbene si applichi a prescindere dalla sede delle società e quindi dal loro collegamento all'ordi-namento giuridico di uno Stato, il criterio del domicilio fiscale nel territorio nazionale per la concessione di un' eventuale maggiorazione di rimborso delle imposte non dovute rischia di danneggiare in particolare le società che hanno sede in altri Stati membri, poiché, nella maggior parte dei casi, saranno queste ultime ad avere il domicilio fiscale fuori dal territorio dello Stato membro di cui trattasi.
16/01/2014 C-300/12 Corte Giustizia Europea Imposta sul valore aggiunto – Operazioni delle agenzie di viaggi – Concessione di sconti ai viaggiatori – Determinazione della base imponibile delle prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un’attività di intermediazione.
12/05/2011 C-294/10 Corte Giustizia Europea Corte di Giustizia Europea. 12 maggio 2011. Trasporto aereo, Regolamento (CE) n. 261/2004, art. 5, n. 3: compensazione pecuniaria dei passeggeri in caso di annullamento del volo. Esonero dal obbligo di compensazione pecuniaria in caso di circostanze eccezionali. Attuazione, da parte del vettore aereo, di tutte le misure del caso per ovviare a circostanze eccezionali. Pianificazione di risorse, in tempo utile, al fine di poter garantire il volo dopo che sono venute meno siffatte circostanze.
18/07/2007 C-277/05 Corte Giustizia Europea La Corte di Giustizia Europea ha ritenuto non imponibile ai fini IVA la caparra versata dal cliente al momento della prenotazione della camera e successivamente trattenuta dall’albergatore come risarcimento a seguito della disdettadella prenotazione. Secondo la Corte di Giustizia, la somma trattenuta non costituisce il corrispettivo di una prestazione resa dall’albergatore ai propri clienti, bensì un importo forfettario a titolo di risarcimento per inadempimento contrattuale. Scopo della caparra, infatti, è quello di permettere alla parte che l’ha versata di sottrarsi all’obbligazione nascente dal contratto, perdendo la somma corrisposta e, alla controparte, di venir meno ai propri obblighi contrattuali restituendo il doppio della somma versata a titolo di caparra.
07/09/2010 C-270/09 Corte Giustizia Europea Parere reso dall'Avvocatura Generale della Corte di Giustizia dell'UE nelle conclusioni depositate nel procedimento C-270/09 il 7 settembre 2010, secondo le quali l'attribuzione ai membri di un'associazione dei diritti che permettono di utilizzare una residenza per villeggiatura per un certo periodo di tempo costituisce una prestazione di servizi soggetta all'IVA del luogo dell'immobile. Qualoral'avente diritto non abbia ancora scelto il luogo del soggorno, l'imposta deve essere versata, in modo proporzionale, ai vari Stati membri nel cui territorio si trovano gli immobili dell'impresa.
09/07/2009 C-204/08 Corte Giustizia Europea In caso di annullamento di un volo nei paesi dell’Unione Europea, i passeggeri possono richiedere l’indennizzo forfettario al giudice del luogo di partenza o di arrivo dell’aereo. Lo ha stabilito la sentenza C-204/08 emessa dai giudici della Corte di Giustizia UE del Lussemburgo, che si è pronunciata in merito a un ricorso presentato da un cittadino tedesco che aveva prenotato un volo sulla Air Baltic. L’uomo si era visto rifiutare dalla Corte d’Appello il diritto di adire il giudice della città di partenza, come stabilito invece in primo grado, e imporre la competenza del tribunale del luogo dove il vettore aveva la sua sede statutaria. Per la scelta del foro competente non è determinante il luogo dove la compagnia che effettua il volo ha la sede statutaria né quello dove il contratto di trasporto aereo è stato concluso. Nel luogo di principale stabilimento della compagnia area vengono svolte operazioni di tipo logistico e di preparazione all’esecuzione del contratto stipulato con il passeggero. La fornitura del servizio, dalla quale deriva l’obbligazione contrattuale, viene svolta a tutti gli effetti nella meta di arrivo o di partenza del volo. Il regolamento sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri del trasporto aereo prevede, in caso di annullamento del volo, la possibilità di ricevere un indennizzo compreso fra i 250 e i 600 euro.
09/07/2009 C-204/08 Corte Giustizia Europea Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro].
26/02/1991 C-198/89 Corte Giustizia Europea Sentenza della Corte, del 26 febbraio 1991, nella causa C-198/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento - Libera prestazione di servizi - Guide turistiche - Qualificazione professionale prescritta dall'ordinamento nazionale).
02/02/1989 C-186/87 Corte Giustizia Europea Turisti destinatari di servizi: diritto all'indennizzo in caso di aggressione. Il principio di non discriminazione, sancito in particolare dall'articolo 7 del Trattato, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, per quanto riguarda i soggetti ai quali il diritto comunitario garantisce la libertà di recarsi in detto Stato, in particolare in quanto destinatari di servizi, subordini il risarcimento dello Stato, destinato a riparare il danno causato nello Stato stesso a chi abbia subito aggressioni con conseguenti lesioni, al possesso di una tessera di residente o della cittadinanza di un paese che abbia concluso un accordo di reciprocità con detto Stato membro.
26/02/1991 C-180/89 Corte Giustizia Europea Commissione della Comunità Europee contro Repubblica Ialiana - Inadempimento - Libera prestazione di servizi - Guide Turistiche - Qualifica Professionale prescritta dalla normativa nazionale.
25/10/2007 C-174/2006 Corte Giustizia Europea IVA
17/11/2009 C-169/08 Corte Giustizia Europea Libera prestazione dei servizi – Aiuti di Stato – Normativa regionale che istituisce un’imposta sullo scalo turistico di aeromobili adibiti al trasporto privato di persone nonché di unità da diporto che grava unicamente sugli esercenti aventi il domicilio fiscale fuori dal territorio regionale.
12/03/2002 C-168/00 Corte Giustizia Europea Viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso» - Direttiva 90/314 - Responsabilità dell'organizzatore e/o del rivenditore nei confronti del consumatore - Obbligo di provvedere al risarcimento del danno derivante dalla mancata o dalla non corretta esecuzione del contratto - Danno morale - Inclusione (Direttiva del Consiglio 90/314, art. 5, n. 2). L'art. 5 della direttiva 90/314, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», dev'essere interpretato nel senso che riconosce al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale e, segnatamente, del danno costituito dal mancato godimento delle vacanze derivante dal mancato o dal non corretto adempimento delle prestazioni previste nel viaggio «tutto compreso».
21/03/2012 C-162/10 Corte Giustizia Europea Diritto d'autore e diritti connessi - Direttiva 2006/115/CE - Articoli 8 e 10 - Nozioni di "utente" e di "comunicazione al pubblico" - Diffusione di fonogramimi per mezzo di apparecchi telecisivi o radio installati nelle camere di albergo.
26/02/1991 C-154/89 Corte Giustizia Europea Sentenza della Corte, del 26 febbraio 1991, nella causa C-154/89: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese (Inadempimento — Libera prestazione di servizi — Guide turistiche — Qualificazione professionale prescritta dall'ordinamento nazionale).
16/05/2002 C-142/01 Corte Giustizia Europea Direttiva 92/51/CEE - Sistema di riconoscimento della formazione professionale - Maestro di sci».
16/02/2012 C-134/11 Corte Giustizia Europea Protezione contro il rischio di insolvenza o di fallimento dell'organizzatore del viaggio "tutto compreso". Direttiva 90/314/CE. Insolvenza dell'organizzatore dovuta ad un utilizzo fraudolento dei fondi depositati dal consumatore.
16/10/2011 C 83/10 Corte Giustizia Europea Corte di Giustizia UE: nozione di cancellazione del volo e risarcimento del danno morale. Rinvio pregiudiziale. Trasporto aereo. Regolamento (CE) n. 261/2004. Art. 2, lett. l). Compensazione pecuniaria per i passeggeri in caso di cancellazione del volo. Nozione di cancellazione del volo. Art. 12. Nozione di risarcimento supplementare. Compensazione pecuniaria ai sensi della normativa nazionale.
06/05/2010 C 63/09 Corte Giustizia Europea Diritto comunitario, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto della responsabilità civile e del risarcimento danni: nel trasporto aereo la nozione di danno per la limitazione di responsabilità comprende anche quello morale. Trasporti aerei – Convenzione di Montreal – Responsabilità dei vettori in materia di bagagli consegnati – Art. 22, n. 2 – Limitazioni di responsabilità in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo di bagagli – Nozione di “danno” – Danni materiali e morali.
22/05/2011 C 294/10 Corte Giustizia Europea Esonero obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri per annullamento del volo per circostanze eccezionali. Attuazione da parte del vettore aereo delle misure per ovviare a circostanze eccezionali. Pianificazione di risorse per garantire il volo dopo che sono venute meno siffatte circostanze.

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